Chiarimenti sulla programmazione con obiettivi minimi e differenziata
Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.
Le programmazioni sono di 2 tipologie: Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI MINIMI) e Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI DIFFERENZIATI)
PRIMO PERCORSO
La programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conforme ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall’art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001.
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:
1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
Le prove equipollenti possono consistere in:
- MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche.
- MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
- CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d’esame (anche la mattina stessa).(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
- TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
- Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.
Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.
Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.
SECONDO PERCORSO
Obiettivi differenziati in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.
E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.
Conclusioni e considerazioni
Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. E’ altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata.
Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.
E’ altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).
Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.
Valutazione alunni disabili
La valutazione degli alunni disabili è disciplinata dall’articolo 15 dell’ O.M. 21 Maggio 2001/90. Nello specifico:
“per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo”
“il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del PEI, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”
“in caso di programmazione differenziata, l’attribuzione dei voti è relativa unicamente allo svolgimento del PEI e non ai programmi ministeriali”
“in calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali”
“i docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazione di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”
“qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5)”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Accesso al Sistema Scolastico
L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico.
Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).
Frequenza Scolastica
L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone handicappate
D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL…
Accordi di Programma 30/11/96
C.M. 250/85
D.M. 26/8/81
Parere del Consiglio di Stato n. 348/91
D.L.vo n. 297/94
D.M. 25/5/95 n. 170
Uscita dal Sistema Scolastico
L.104/92
L.68/99 (Collocamento al lavoro)
L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell’alunno certificato).
Valutazione
D.L.vo 297/1994, art. 318
O.M. n. 90/2001
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prof.sa Alda Scopesi
ProRettice con delega alla Formazione dell'Università di Genov
- che si manifestino nuovamente le sinergie che hanno reso possibile erogare il Master che abbiamo frequentato, e i due sui DSA, in particolare per quel che riguarda ilfinanziamento che lo ha reso materialmente possibile;
- che l'USR, forte delle risorse appena formate, attivi presso ogni sede provinciale una task force di personale formato, capace di erogare consulenze efficaci alle scuole sul territorio, sul modello individuato dai CTS nei confronti dei DSA, o come organismo a questo subordinato.
U N I V E R S I T A' D E G L I S T U D I D I G E N O V A
AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE
D.R. n. 488
IL RETTORE-
Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; -
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